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Finalità » Statuto dell'Associazione AGMELP

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - E' costituita, secondo le leggi vigenti, un'Associazione fra gli esercenti di commercio all'ingrosso e distribuzione di materiale elettrico con la denominazione "Associazione Grossisti di Materiale Elettrico Liguria Piemonte".
L'Associazione è apolitica. Ha sede presso il presidente pro tempore.
La sua durata è illimitata, l'eventuale scioglimento deve essere deliberato da apposita Assemblea Straordinaria.

Scopi

Art. 2 - L'Associazione esclude ogni finalità di lucro.
L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

  • a. di riunire aziende distributrici all'ingrosso delle Regioni rappresentate Liguria e Piemonte che trattano il commercio dei prodotti di cui all'Art. 1, in un organismo unitario che rappresenti e tuteli gli interessi della categoria in tutti i settori dell'attività economica, sindacale, legislativa, fiscale e giuridica;
  • b. di rappresentare collettivamente e singolarmente i propri Soci per il riconoscimento e la valorizzazione della loro specifica attività professionale e mercantile nei confronti sia dei pubblici poteri, sia di aziende ed organizzazioni produttrici e commerciali italiane ed estere;
  • c. di esercitare tutte le funzioni tendenti ad armonizzare e facilitare l'attività della categoria rappresentata: promuovere la collaborazione tra i Soci per la migliore organizzazione o disciplina del mercato;
  • d. di studiare tutti i problemi di carattere tecnico, economico, sindacale, fiscale, ecc.. prestando una efficiente collaborazione alla Autorità, enti ed Istituti tutte le volte che si presentino problemi in tema di commercio e distribuzione dei prodotti trattati dalle aziende rappresentate;
  • e. di tutelare gli interessi morali e materiali degli Associati, anche intervenendo per incrementare e migliorare i rapporti con i fabbricanti e con i fornitori in genere, nonché con la clientela destinataria di tale utilizzo compreso le associazioni dei consumatori; di sviluppare le attività che interessano la categoria, coordinando le singole iniziative e mantenendo vivo fra i Soci lo spirito di solidarietà e di correttezza commerciale, nonché la consapevolezza dei propri diritti e doveri;
  • f. di sviluppare rapporti con le altre Associazioni consorelle sia nazionali che estere, promuovere e favorire iniziative tendenti al miglioramento tecnico commerciale partecipando, se del caso, anche alle iniziative svolte da altri Enti (pubblicazioni, convegni, ecc..);
  • g. di nominare propri rappresentati presso Enti, Consorzi, organi e commissioni nei quali tale rappresentanza sia prevista, ammessa o di interesse dell'Associazione;
  • h. di dare eventualmente vita a pubblicazioni di categoria sia periodiche che occasionali.

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Soci

Art. 3 - Possono presentare domanda di Associazione le aziende iscritte alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura che esercita con regolare licenza di commercio la distribuzione di prodotti di cui all'Art.1, qualunque sia la forma giuridica, a condizione che tali aziende siano ubicate nelle Regioni Liguria e Piemonte e che abbiano i requisiti di cui al Regolamento Esecutivo.
Sull'ammissione di nuovi soci decide l'Assemblea dei Soci con maggioranza del 51% calcolata in base ai voti validamente espressi in proprio o per delega.

Art. 4 - La domanda deve essere presentata in forma scritta e firmata dal legale rappresentante dell'azienda. La mancata accettazione della domanda non sarà motivata. L'iscrizione vale inizialmente per due anni solari consecutivi, oltre quello in corso alla data di iscrizione. Successivamente l'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non è stato presentato dal Socio formale atto di dimissioni a mezzo lettera raccomandata R.R. almeno 6 mesi prima della scadenza del loro impegno.

Art. 5 - Le aziende sono ammesse nella persona fisica del loro titolare o di un rappresentante appositamente delegato che possa impegnare l'azienda nelle decisioni che venissero richieste in assemblea..

Art. 6 - L'Associato è impegnato:

  • a. ad osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento Esecutivo;
  • b. ad agire con serietà e lealtà per il raggiungimento degli scopi comuni;
  • c. a partecipare assiduamente alle Assemblee e ad osservare le decisioni che da esse provengano;
  • d. a pagare nei termini il contributo associativo e qualsiasi altro onere deliberato.

Art. 7 - Non possono essere Soci i minori, gli interdetti, i falliti, i colpiti da condanne penali per i reati comuni e che non abbiano ottenuto la riabilitazione. I Soci che dopo la loro ammissione venissero a trovarsi nelle condizioni suddette sono dichiarati decaduti e sono radiati dall'Albo Sociale.

Art. 8 - E' motivo di espulsione del Socio:

  • a. la violazione delle norme di comportamento elencate nel predetto Art. 6;
  • b. la mancata osservanza delle deliberazioni assembleari;
  • c. la persistente mancata partecipazione alle Assemblee senza giustificato motivo, per due volte nel corso dell'anno e senza aver dato delega scritta;

Art. 9 Il provvedimento di espulsione, di competenza esclusiva dell'Assemblea, è deciso a maggioranza qualificata, quindi con il voto favorevole dei due terzi dei presenti in Assemblea con scrutinio segreto, previa verifica dell'osservanza della procedura di contestazione al Socio inadempiente che si sostanzia nella notifica all'interessato di specifico atto, concordato in sede di Consiglio Direttivo, contenente i capi di violazione, attraverso il quale sono ammesse contro deduzioni entro dieci giorni dalla notifica.
L'Assemblea è comunque competente ad infliggere alla ditta inadempiente la deplorazione con avvertimento e diffida a non incorrere in altra violazione, pena l'espulsione.
Attraverso il provvedimento di espulsione o di deplorazione l'Associato potrà ricorrere entro 30 giorni dalla notifica al Collegio dei Probiviri composto dal Presidente della federazione Nazionale Grossisti di Materiale Elettrico, dal Presidente dell'Associazione cui il Socio appartiene, da un altro presidente di associazione Regionale scelto dallo stesso Presidente della federazione Nazionale.
I membri decideranno a maggioranza semplice con scrutinio segreto e con facoltà di emettere la propria decisione anche in revoca del provvedimento adottato dall'Assemblea.

Art. 10 Il Socio radiato o che per qualsiasi altro motivo cessa di far parte dell'Associazione non conserva alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 11 I Soci hanno facoltà di deferire all'Associazione la trattazione delle proprie controversie economiche e la trattazione di pratiche amministrative, con speciale riguardo a quelle da svolgersi presso Enti centrali.
In tal caso oltre a fornire alla Segreteria della presidenza tutti i dati necessari, sono tenuti al rimborso delle eventuali spese.

Quote Associative - Patrimonio Sociale

Art. 12 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

  • a. una quota di iscrizione "una tantum";
  • b. un contributo annuale;

Le misure di entrambi i versamenti saranno deliberate dall'Assemblea su proposta del Presidente. Il contributo annuale è versato in una sola rata anticipata. Il Socio moroso, invitato al pagamento della quota, dovrà provvedere entro il termine specificato nel provvedimento. Il socio che recede dall'associazione per dimissioni non ha diritto alla restituzione della sua quota patrimoniale.
Il Socio espulso per morosità o altro motivo perde ogni diritto sul patrimonio sociale, che è formato:

  • a. dagli avanzi di gestione;
  • b. dai beni immobili e mobili che per qualsiasi titolo siano di proprietà dell'Associazione. Per gli atti di disposizione sul patrimonio è necessaria la preventiva approvazione dell'Assemblea generale dei Soci.

Organi dell'Associazione

Art. 13 Gli organi dell'Associazione sono:

  • a. l'Assemblea;
  • b. il Consiglio Direttivo;
  • c. il Presidente;
  • d. il Collegio dei Revisori.

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Assemblee

Art. 14 L'Assemblea è costituita dai Soci, i quali possono farsi rappresentare da altri Soci o da propri collaboratori muniti di apposita delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe.

Art. 14 bis Per particolari esigenze legate al territorio si possono tenere assemblee separate nelle rispettive regioni Liguria e Piemonte In queste assemblee potranno partecipare gli associati la cui sede legale sia nelle regioni di cui sopra, o partecipare i rappresentanti nominati delle filiali od aziende consociate che abbiano sede legali in regioni differenti a patto che essi siano inscritti all'associazione; anche per queste assemblee valgono gli articoli e le modalità sottostanti.

Art. 15 L'Assemblea è convocata in via ordinaria una volta all'anno entro il primo quadrimestre per:

  • a. l'approvazione del bilancio consuntivo;
  • b. l'approvazione del bilancio preventivo;
  • c. la nomina eventuale del Consiglio Direttivo e di tre Revisori dei Conti scelti tra Soci e non Soci;
  • d. la determinazione della misura dei contributi e la deliberazione su provvedimenti di carattere economico ed interno che siano portati all'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata in via straordinaria (almeno due volte l'anno), ogni qualvolta il Presidente, avendo sentito il parere del Consiglio, lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci o del Collegio dei Revisori.
I soci sono convocati in Assemblea mediante Lettera Telegrafo o Telex o Fax o posta elettronica (e-mail) o tramite lettera raccomandata A.R. da spedire dieci giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza nonché l'indicazione della seconda convocazione.
Nei casi urgenti la convocazione può essere fatta anche con un preavviso di soli cinque giorni a mezzo Telegrafo o Telex o Fax o e-mail.

Art. 16 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, o al referendum, tutte le Aziende che non siano in mora con il pagamento dei contributi associativi. Il Socio che dimostri persistente assenteismo disertando più di due Assemblee senza giustificazione e senza aver provveduto a farsi sostituire da un suo rappresentante, con regolare delega scritta, verrà deferito al Consiglio per i provvedimenti del caso.

Art. 17 La convocazione formale dell'Assemblea avviene con lettera raccomandata da spedire almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea stessa.
L'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei voti degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea stessa.
L'Assemblea in seconda convocazione, che può essere tenuta anche un'ora dopo la prima, sarà valida qualunque sia il numero dei voti intervenuti. Esse deliberano a maggioranza assoluta dei presenti.
Per le modifiche dello Statuto e per l'accettazione di un nuovo Socio occorre sempre, anche in seconda convocazione, che siano presenti in proprio o per delega (ogni Socio non potrà avere più di una delega) il 51% dei soci e il voto favorevole di almeno il 51% dei votanti in proprio o per delega.

Art. 18 Ogni Associato ha diritto ad un voto. Le votazioni saranno effettuate per scheda segreta, per alzata di mano o per referendum nei casi previsti. Qualsiasi componente l'Assemblea può chiedere la votazione per scheda segreta. Lo spoglio delle schede sarà effettuato da tre scrutatori nominati dall'Assemblea.
L'elezione delle cariche sociali avverrà, in sede di Assemblea, a maggioranza relativa di voti.

Presidente

Art. 19 Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione ad ogni effetto legale e statutario, ne ha la firma che può delegare e può essere scelto fra i Soci od all'esterno degli stessi in tal caso occorrerà per la validità della sua elezione un assenso di almeno il 51% dei votanti.
E' nominato dall'Assemblea e resta in carica per tre anni ed è rinnovabile senza alcuna restrizione. Adempie a tutte le funzioni affidategli dallo Statuto. Per problemi di preminente interesse per la categoria il Presidente dovrà, in via preventiva, sentire il parere del Consiglio, i cui componenti dovranno assisterlo in sede di discussione e decisioni. In caso di suo impedimento o assenza è sostituito nell'esercizio delle sue funzioni dal Vice Presidente. Ciò avverrà pure in caso di vacanza permanente.
Verificandosi questo, il Consiglio convocherà al più presto l'Assemblea per la nomina di un nuovo Presidente. Il Presidente che per un precedente Statuto sia stato eletto rimane comunque in carica sino allo scadere del mandato.

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Vice Presidente

Art. 20 Il Vicepresidente sostituisce il presidente in tutte le funzioni per assenza o per impedimento del medesimo o nel caso di vacanza permanente. E' nominato dall'Assemblea e resta in carica per tre anni.

Consiglio Direttivo

Art. 21 Il Consiglio è composto oltre che dal Presidente dai due vicepresidenti uno per la regione Liguria uno per la regione Piemonte eletti dall'Assemblea tra i propri Soci.
L'elezione dei membri dei consiglio dovrà avvenire contemporaneamente al fine di evitare eventuali vuoti nelle singole cariche.
Esso si riunisce almeno due volte all'anno o quando ne venga richiesto da almeno un terzo dei suoi membri o per convocazione del Presidente.

Art. 22 Il Consiglio rimane in carica tre anni. Tutti i suoi componenti decadono allo scadere del triennio e possono essere rieletti. Ogni membro del Consiglio decade dalla carica se per due sedute consecutive risulterà assente senza giustificato motivo. Qualora per qualsiasi motivo venissero a rendersi vacanti uno o più posti del Consiglio, lo stesso provvederà al completamento del Consiglio a mezzo referendum fra i Soci. I nuovi eletti decadranno dalla carica allo scadere del Consiglio.

Art. 23 Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà dei membri del Consiglio. Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Ogni Consigliere dispone di 1 (un) solo voto.

Art. 24 Il Consiglio Direttivo:

  • a. delibera circa l'ordinamento dei servizi e degli uffici costituiti in seno all'Associazione, assume e licenzia il personale e conferisce incarichi professionali a persone di provata competenza;
  • b. decide se presentare all'Assemblea domande di adesione all'Associazione ai sensi dell'Art. 3;
  • c. delibera su tutti gli atti per i quali non sia necessaria la deliberazione dell'Assemblea ai sensi del precedente Art. 12 e seguenti;
  • d. provvede alla designazione e partecipazione in Congressi, Enti o Commissioni, in quanto di competenza dell'Associazione, anche di estranei dotati di speciale capacità tecnica;
  • e. predispone annualmente la relazione morale finanziaria e i bilanci consuntivi e preventivi;
  • f. delibera sulle spese sociali, sull'accettazione dei benefici e provvede a quanto altro necessario per la tutela del patrimonio.

Il Consiglio, con avviso contenente l'ordine del giorno, è convocato dal Presidente per lettera fax posta elettronica o telefono nonché tutte le volte che lo richieda il Collegio dei Revisori.
Alle sedute del Consiglio possono assistere senza diritto a voto i Consulenti nonché gli esperti eventualmente nominati dal Consiglio stesso.
La mancata partecipazione del Consigliere alle riunioni del Consiglio per due volte entro l'anno, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza dalla carica. Le decisioni dell'Assemblea hanno maggior valore di quelle del Consiglio.

Art. 25 Entro il 30 Aprile di ogni anno il Consiglio redige il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente che, accompagnato da una relazione illustrativa, verrà sottoposto all'assemblea dei Soci per l'approvazione.
Il bilancio consuntivo si chiude il 31 Dicembre di ogni anno e deve essere consegnato almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Ordinaria dei Revisori.

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Collegio dei Revisori

Art. 26 Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi, anche non Soci. E' nominato dell'Assemblea e ha funzioni di ispezione e controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione, verifica e firma i preventivi e i consuntivi e riferisce su tutto all'Assemblea.
I Revisori possono essere invitati alle sedute del Consiglio cui assistono senza diritto di voto.
I membri del Collegio rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti.

La Giunta Esecutiva

Art. 27 Qualora il Presidente lo ritenga opportuno potrà richiedere una Giunta Esecutiva che sarà composta dal Presidente, da due membri nominato dal Consiglio. Spetta alla Giunta vigilare l'attuazione, secondo le norme dello Statuto dell'associazione, delle deliberazioni del Consiglio.
In caso di urgenza la Giunta si sostituisce al Consiglio Direttivo ma le sue deliberazioni sono soggette alla ratifica del Consiglio stesso, nella riunione immediatamente successiva. Le deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di almeno due dei suoi componenti e con un voto unanime.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 28 L'Associazione si scioglie:

  • a. quando gli scopi sociali siano venuti a mancare o sia reso impossibile il loro raggiungimento;
  • b. quando almeno tre quarti degli Associati, riuniti in regolare Assemblea, diano a tale scopo voto favorevole.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori determinandone i poteri e dettando le modalità della liquidazione.

VARIE

Art. 29 Le cariche del Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio possono essere retribuite per la retribuzione delle stesse faranno fede i verbali d'assemblea.

Art. 30 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle Norme di Legge.

Regolamento Esecutivo

Premesso che esercita l'attività di commercio all'ingrosso ogni persona fisica o società che a titolo abituale e professionale acquisti merce a nome e per conto proprio e la rivenda o ad altri commercianti grossisti o dettaglianti o a trasformatori o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori, ad integrazione dello Statuto Sociale e nell'intento di precisare le modalità di appartenenza all'Associazione A.G.M.E.L.P. viene approvato il seguente Regolamento Esecutivo.

Art. 1 - Qualifica di Grossista
A complemento degli Artt. 1 e 3 dello Statuto dell'Associazione Interregionale Grossisti di Materiale Elettrico A.G.M.E.L.P. si precisa che possono essere iscritti all'Albo di qualificazione dell' A.G.M.E.L.P. le Ditte grossiste che, oltre ad esercitare l'attività prevista dagli articoli di cui sopra, risultino in possesso di tutti i requisiti essenziali:

  • 1. precedenti commerciali ineccepibili;
  • 2. esercizio dell'attività del commercio all'ingrosso nel settore da almeno 5 anni;
  • 3. possesso di adeguata attrezzatura ed organizzazione commerciale da grossista trattando prevalentemente gli articoli del settore. Vista la differente realtà commerciale tra le varie Regioni, ogni Associazione dovrà nel seguente paragrafo 3 bis definire cosa si intende per adeguata attrezzatura ed organizzazione commerciale.
  • 3. bis VOLUME COME SOGLIA MINIMA dovrà essere > di €. 2.000.000 (due milioni)
  • 4. capacità di acquistare per proprio conto la merce dalle primarie fabbriche o importatori in modo continuativo e per quantitativi adeguati all'importanza della fabbrica o importatore;
  • 5. il grossista che abitualmente compri più marche in modo continuativo da altri grossisti, non per sua scelta ma perché non ha le capacità di farsi servire direttamente dalle fabbriche o importatori, sarà dichiarato terzista (in quanto compra da altri grossisti) e non potrà far parte dell'Associazione;
  • 6. Consorzi e Associazioni di installatori o elettricisti o imprese industriali non possono fare parte dell'Associazione. Poiché può essere difficile stabilire quando una società è un Consorzio, diamo di seguito alcuni parametri limiti cui il Consiglio Direttivo dovrà attenersi. All'interno di detti parametri l'unico giudice sarà il Consiglio e non dovrà dare spiegazioni:
    • a. quando in una società più del 50% delle quote sia detenuto, in via diretta o indiretta, da più di due installatori e o imprese industriali questa società sarà considerata Consorzio;
    • b. quando in una società meno del 10% delle quote sia detenuto da installatori, questa società non sarà considerata Consorzio.

Art. 2 Consociate appartenenti al Gruppo
Sotto il termine consociate viene considerata un azienda consociata l'azienda il cui capitale è formato da altre aziende associate o dalla composizione del capitale individuale dei soci di maggioranza associati

Art. 3 - Filiali
Sotto il termine filiali si intende un'ubicazione sul territorio dell'associato od esterno allo stesso

Art. 4 - Appartenenti al Gruppo
Vale le regola per la consociata

Art. 5 - Doveri delle ditte Associate

  • 1. Osservanza scrupolosa delle norme statutarie del presente Regolamento;
  • 2. Rispetto delle deliberazioni assembleari che potrebbero essere prese in ordine ai rapporti fra grossisti e grossisti;
  • 3. Rispetto delle deliberazioni che potranno scaturire dalle prese di contatto dell'Associazione A.G.M.E.L.P. con i fabbricanti nazionali e esteri e con i dettaglianti e la clientela;

Art. 6 - Sanzioni
Qualora l'Associazione A.G.M.E.L.P. distinguesse nell'operato di talune ditte una condotta anomala rispetto allo Statuto Sociale e al presente Regolamento, l'Associazione stessa, sentita l'Assemblea dei Soci, potrà deliberare a maggioranza dei 2/3 dei membri presenti, nei confronti delle ditte inadempienti, le seguenti sanzioni:

  • a. avvertimento semplice;
  • b. avvertimento a mezzo raccomandata;
  • c. espulsione dall'Associazione. Tale provvedimento verrà notificato a tutti i soci, ai fabbricanti e ad altri Enti interessati ed alla clientela.

Art. 7 - Modifiche al Regolamento
Eventuali modifiche del testo del presente Regolamento potranno venire proposte da tutti gli interessati agli Organi Sociali. Le proposte di modifica verranno esaminate dall'Assemblea, la quale deciderà con le modalità previste dallo Statuto dell'Associazione A.G.M.E.L.P.

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